Art. 2.

      1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
      2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola e in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti.
      3. Il dirigente scolastico può avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.